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  • 06/04/2024 19:06

Liste Attesa lunghe: puoi avere visita medica intramoenia a costo ticket

Se le liste d’attesa in una struttura pubblica sono troppo lunghe e la prestazione sanitaria non viene eseguita entro i tempi previsti l’assistito può pretendere che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, in intramoenia, al solo costo del ticket e la differenza viene coperta dall’Asl di appartenenza dell’ospedale inadempiente. Purtroppo spesso, in caso di tempi d’attesa lunghi, si è soliti rinunciare alla predetta prestazione e rivolgersi privatamente ad un medico con l’esborso di denaro oppure si è costretti, perché non si hanno alternative, ad adeguarsi ed attendere tempi a volte biblici. In pochi sanno che il decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998, detta però delle direttive ben precise in materia di liste d’attesa. In particolare l’art 3, comma 10, stabilisce che le Regioni, attraverso i direttori delle Aziende Unità Sanitarie locali e ospedali, devono stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la prestazione quando viene richiesta e quando viene erogata. E tale intervallo di tempo dovrebbe essere ben pubblicizzato e comunicato all’assistito al momento della richiesta della prestazione. Cosa che di fatto non accade giammai. L’accordo Stato Regioni dell’11 luglio 2002, (repertorio atti n.1488) ha stabilito i seguenti tempi: 30 giorni per le visite specialistiche e 60 per gli esami diagnostici. Va poi chiarito che il medico che prescrive la visita specialistica o l’esame deve obbligatoriamente indicare sul ricettario se si tratta di prima visita ovvero di accesso successivo, il quesito diagnostico (ossia il problema di salute che motiva la richiesta di eseguire la prestazione sanitaria) e la classe di priorità. La classe di priorità è molto importante poiché essa definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie. Vi sono quattro classi : -“U” (urgente) per cui la prestazione è da effettuarsi entro 72 ore; – “B” (breve) secondo cui si deve eseguire entro 10 giorni; -“D” (differibile) e quindi la prestazione è da operare entro 30 giorni se trattasi di visite, mentre 60 giorni se si discute di accertamenti diagnostici; – “P” (programmata) secondo cui deve eseguirsi entro 180 giorni. Se la classe di priorità non viene indicata dal medico prescrittore, la prestazione richiesta è da intendersi di classe “P”. In caso di ricoveri, le classi di priorità sono: -“A”, per cui il ricovero sarà da eseguirsi entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque, da recare grave pregiudizio alla prognosi; -“B”, per cui il ricovero dovrà avvenire entro 60 giorni per i casi clinici che mostrano intenso dolore, o gravi disfunzioni, ovvero grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi; -“C”, per cui il ricovero deve avvenire entro 180 giorni e trattasi di caso clinico che presenta minimo dolore, disfunzione o disabilità e che non appare suscettibile di rapido aggravamento né di pregiudizio alla prognosi; -“D” in caso di ricovero senza attesa massima, ma comunque da effettuarsi entro 12 mesi, perché il caso clinico non causa alcun dolore, disfunzione o disabilità. Resta ferma la possibilità per le Regioni di derogare “in meglio” la disciplina, definendo tempi di attesa inferiori. Dunque, tornando alla questione delle liste d’attesa che si protraggono oltre i tempi massimi finora previsti, il D. Lgs. n. 124 del 29 aprile 1998, all’art. 3, comma 13, prevede che “qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione”. La richiesta (istanza) dell’assistito di ricevere la prestazione in intramoenia va presentata al Direttore Generale dell’Azienda di riferimento e deve riportare i dati personali dell’interessato, l’accertamento richiesto, la prima data disponibile comunicata in fase di prenotazione, specificare l’urgenza, il proprio diritto a conoscere i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta di prestazioni e la loro erogazione e l’istanza di usufruire, nel caso di impossibilità di rispettare i predetti tempi, di attività libero-professionali in regime intramoenia. Nell’istanza va anche specificato che in mancanza di risposta si provvederà ad effettuare la prestazione presso una struttura sanitaria privata, richiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute, al netto del costo del ticket (se dovuto). Va da sé che chi è esente e quindi non paga il ticket, non dovrà pagare assolutamente nulla. In definitiva, quando la prestazione richiesta non può essere effettuata entro i tempi previsti per legge, l’assistito può pretendere che l’ospedale assicuri la prestazione medica in intramoenia senza pagare nulla oltre al ticket (se la persona è esente non pagherà nemmeno il ticket). In alternativa, l’assistito potrà recarsi dal medico privato e poi richiedere il rimborso all’azienda sanitaria. Link completo con fac simile modulo https://diversabili.it/2019/07/in-caso-di-liste-dattesa-troppo-lunghe-si-paga-solo-il-ticket/

I commenti

Che vuol dire pubblicarlo in chiaro? il link da casa può essere messo solo così, per farlo cliccabile deve eventualmente essere rielaborato dal gestore del blog o mettere strumenti appositi per renderlo cliccabile.

Grazie

Postatore - 08/04/2024 08:21

Liste di attesa: cosa sapere e come agire


FAQ P.N.G.L.A. (Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa) 2019/2021

La nuova normativa sulle liste d’attesa ( “Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa per il triennio 2019 - 2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”) ha apportato dei cambiamenti in materia?
Il Ministero ha disposto delle modifiche importanti, a proposito di liste d’attesa: sul numero di prestazioni garantite e monitorate, sui tempi massimi di erogazione, sul ruolo delle strutture che hanno il paziente in carico, oltre che sulle tecnologie messe a disposizione dei cittadini per usufruire dei servizi di prenotazione di visite, esami e ricoveri.



Quante e quali sono le prestazioni per cui i tempi massimi sono garantiti?
Il rispetto dei tempi di attesa va garantito per tutte le prestazioni erogate dal SSN e dalla sanità regionale pubblica. Il Ministero, in tale ottica, tiene sotto controllo particolare (con un esteso e costante monitoraggio) alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale (69 in totale, divise in 14 visite e 55 esami strumentali) e altre in regime di ricovero (17 in totale) per garantire l’aderenza alle indicazioni di attesa massima.



Ci sono delle novità anche sulla modalità di prescrizione? Devo comunicare o chiedere qualcosa al mio Medico di base o allo Specialista?
Il Medico prescrittore, sia esso di base o specialista, per le prime visite e prime prestazioni strumentali ambulatoriali, deve sempre indicare una delle quattro classi di priorità:

U – con attesa massima 72 ore;
B – con attesa massima 10gg;
D – con attesa massima 30gg per le visite e 60gg per gli esami;
P – con attesa massima 180gg (fino al 31/12/2019, poi 120gg).



Per quanto riguarda i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, ho sentito dire che il nuovo PNGLA stabilisce nuovi criteri. Di che si tratta esattamente?
A partire dal 31/12/2019, sempre per le prime visite e prime prestazioni strumentali ambulatoriali, l'attesa massima con classe di priorità “P” viene ridotta: si passa da 180gg a 120 gg.



Per i ricoveri cambia qualcosa? Quali sono i tempi stabiliti dal nuovo PNGLA?
Per i ricoveri, innanzitutto, l’inserimento in lista d’attesa deve essere effettuato tramite procedura informatizzata. Al momento dell’inserimento in lista d’attesa, al cittadino devono essere comunicate le informazioni sul suo ricovero, sulla classe di priorità e sui tempi massimi di attesa. Il cittadino può, inoltre, chiedere alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica ospedaliera di prendere visione della sua posizione in lista d’attesa, anche successivamente all’inserimento.
Per i ricoveri sono previste quattro classi di priorità, che corrispondono ad altrettante attese massime:

A - con attesa massima 30gg;
B - con attesa massima 60 gg;
C - con attesa massima 180gg;
D - con attesa massima 12 mesi.



Ho letto che il nuovo PNGLA prevede anche dei “percorsi di garanzia/tutela”: di che si tratta e come funzionano?
I "percorsi di garanzia/tutela” devono essere attivati dalle regioni, e debbono prevedere dei percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche (non per i ricoveri, in questa prima fase), nel caso che si superino i tempi indicati dal PNGLA e da quello regionale: in tali situazioni è possibile richiedere la possibilità di effettuare la prestazione in regime di privato accreditato (punto 14)



Per quanto riguarda le visite di controllo, il nuovo PNGLA prevede qualche misura di tutela per i cittadini?
Una delle indicazioni del nuovo PNGLA (al punto 13) è relativa alle visite di controllo e disciplina che le strutture che hanno in carico il paziente devono provvedere anche alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo, in un sistema integrato di CUP che eviti le sovrapposizioni e miri a rispettare le priorità e le esigenze cliniche.



Il nuovo PNGLA prevede altre forme di tutela e partecipazione dei cittadini?
Secondo il punto 17 del nuovo PNGLA (e come indicato dall’Accordo Stato-Regioni n. 198 del 18/11/2010 art. 3 comma 3) ogni Regione deve attivare un Organismo paritetico regionale, con il compito di riunire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, e le organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti.



Ho saputo che con il nuovo PNGLA saranno obbligatori i CUP regionali e la prenotazione dalle farmacie. È vero?
Si, il nuovo PNGLA è molto incentrato sulla trasparenza e sull’accessibilità: prevede che ogni Regione si doti di un sistema prenotazione CUP online (punto 20) aggiornato in tempo reale, che permetta di consultare i tempi attesa per visite e esami del SSR o della libera professione intramuraria. Il CUP online, inoltre, deve permettere di prenotare e pagare la prestazione, di richiedere e stampare il promemoria e le informazioni sull’appuntamento ottenuto. La possibilità di prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali deve anche essere fornita attraverso le farmacie di comunità.



Se mi viene comunicato che la lista d’attesa per una determinata prestazione è chiusa, posso fare qualcosa? Il nuovo PNGLA prevede indicazioni particolari?
Come nella precedente normativa, e in coerenza con il diritto all’accesso alle prestazioni sanitarie e all’appropriatezza, la sospensione o la chiusura delle liste rimane un’azione illegittima punibile per legge (legge n. 266/2005, art. 1 commi 282 e 284).
Il Nuovo PNGLA, su questo particolare aspetto, fa un ulteriore passo in avanti: se gli obiettivi di salute e assistenziali non dovessero essere raggiunti, infatti, la Direzione Generale ASL/AO può automaticamente esser rimossa dal suo incarico, per inadempienza (come da indicazioni del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992, art. 3 bis, comma 7 bis).



TUTéLATI !



Cosa posso fare quindi se al momento della prenotazione mi comunicano che la lista d’attesa per la prestazione di cui ho necessità è bloccata?
Quando ti trovi di fronte ad una lista bloccata ti suggeriamo di:

Segnalare il fatto inviando tramite comunicazione ufficiale (raccomandata r/r o PEC) alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria, all’Assessorato alla Sanità della tua Regione e a Cittadinanzattiva il modulo per richiedere lo sblocco delle liste e l’applicazione dell’ammenda;
Chiamare il CUP per conoscere quali altre strutture possono erogare la prestazione."


Nel caso di superamento dei tempi massimi, invece, cosa devo fare?
Il suggerimento è di inviare il modulo per chiedere l’individuazione della struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o autorizzare la prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi oltre al ticket. E' bene inserirsi comunque in lista d'attesa, anche se non sono rispettate le condizioni di prescrizione, proprio per dimostrare l'impossibilità di ottenere il diritto quando si contatterà la ASL successivamente. Nel caso di superamento dei tempi massimi per gli interventi chirurgici puoi utilizzare questo modulo."



Dove posso trovare l’elenco delle prestazioni e i relativi tempi massimi d’attesa?
Il dettaglio delle prestazioni individuate dal Piano Nazionale e le modalità di erogazione dei servizi possono essere visionati nella sezione apposita del sito web del Ministero della Salute, dove è contenuto il testo del nuovo PNGLA.
Per le disposizioni regionali puoi consultare anche il sito web della tua Regione di appartenenza o rivolgerti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della tua ASL.



Voglio effettuare la prestazione solo in una determinata struttura e ho verificato che l’attesa proposta non rispetta i tempi massimi previsti. Cosa posso fare?
Se decidi di recarti solo ed esclusivamente in una struttura, ma altre strutture nella tua ASL sono in grado di erogare quella stessa prestazione nel rispetto dei tempi massimi, non ci sono alternative: devi attendere il tuo turno.
Il consiglio è quello di contattare sempre il CUP al fine di individuare la struttura che eroghi la prestazione nel minor tempo possibile oppure parlarne con il tuo medico per valutare se le attese sono compatibili con le tue necessità!!!



Se la prestazione che devo eseguire è inserita nel piano di governo ma è un controllo e non una prima visita ed ho necessità di avere la prestazione in tempi più brevi cosa posso fare?
Se l’attesa prospettata dal CUP risulta incompatibile con le tue necessità parlane con il tuo medico che eventualmente provvederà a certificare la necessità della prestazione in tempi più brevi. Utilizza il modulo e allega la certificazione del medico che attesta l’incompatibilità dei tempi.



Devo svolgere una visita di controllo ma i tempi comunicati superano quelli pubblicati nel piano: è legale?
Il Piano ha fissato tempi massimi per prestazioni diagnostico-specialistiche in regime ambulatoriale solo per le prime visite e primi esami diagnostici ovvero per quelle prestazioni volte ad individuare una diagnosi; restano quindi esclusi i controlli periodici.

Per informazioni ulteriori e approfondimenti contatta le nostre sedi territoriali

https://www.cittadinanzattiva.it/

http://www.cittadinanzattivatoscana.it/

xxx - 08/04/2024 01:03

the hyperlink text

prova - 08/04/2024 00:57

Chi l'ha scritto come fa a pubblicare un link cliccabile? Non credo sia possibile proprio

Unica il copia ed incolla

Ester - 07/04/2024 18:51

Basta copia ed incollare sotto e cliccarci su barra indirizzi browser

https://diversabili.it/2019/07/in-caso-di-liste-dattesa-troppo-lunghe-si-paga-solo-il-ticket/





Ezio - 07/04/2024 18:23

Copia ed incolla si fa

https://diversabili.it/2019/07/in-caso-di-liste-dattesa-troppo-lunghe-si-paga-solo-il-ticket/

Zio - 07/04/2024 18:22

il testo ci è stato inviato, come tutti gli altri. Dovremmo chiedere a chi l'ha scritto di pubblicarlo in chiaro

redazione - 07/04/2024 11:22

Questo è il tipo di resoconto che è davvero utile per i vostri lettori. Purtroppo non sono riuscito a far funzionare il link al modulo. Può pubblicare un link cliccabile?

Gail La Bruno - 07/04/2024 07:52

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