Liste Attesa lunghe: puoi avere visita medica intramoenia a costo ticket
Se le liste d’attesa in una struttura pubblica sono troppo lunghe e la prestazione sanitaria non viene eseguita entro i tempi previsti l’assistito può pretendere che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, in intramoenia, al solo costo del ticket e la differenza viene coperta dall’Asl di appartenenza dell’ospedale inadempiente.
Purtroppo spesso, in caso di tempi d’attesa lunghi, si è soliti rinunciare alla predetta prestazione e rivolgersi privatamente ad un medico con l’esborso di denaro oppure si è costretti, perché non si hanno alternative, ad adeguarsi ed attendere tempi a volte biblici.
In pochi sanno che il decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998, detta però delle direttive ben precise in materia di liste d’attesa. In particolare l’art 3, comma 10, stabilisce che le Regioni, attraverso i direttori delle Aziende Unità Sanitarie locali e ospedali, devono stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la prestazione quando viene richiesta e quando viene erogata. E tale intervallo di tempo dovrebbe essere ben pubblicizzato e comunicato all’assistito al momento della richiesta della prestazione. Cosa che di fatto non accade giammai.
L’accordo Stato Regioni dell’11 luglio 2002, (repertorio atti n.1488) ha stabilito i seguenti tempi: 30 giorni per le visite specialistiche e 60 per gli esami diagnostici.
Va poi chiarito che il medico che prescrive la visita specialistica o l’esame deve obbligatoriamente indicare sul ricettario se si tratta di prima visita ovvero di accesso successivo, il quesito diagnostico (ossia il problema di salute che motiva la richiesta di eseguire la prestazione sanitaria) e la classe di priorità.
La classe di priorità è molto importante poiché essa definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie. Vi sono quattro classi :
-“U” (urgente) per cui la prestazione è da effettuarsi entro 72 ore;
– “B” (breve) secondo cui si deve eseguire entro 10 giorni;
-“D” (differibile) e quindi la prestazione è da operare entro 30 giorni se trattasi di visite, mentre 60 giorni se si discute di accertamenti diagnostici;
– “P” (programmata) secondo cui deve eseguirsi entro 180 giorni.
Se la classe di priorità non viene indicata dal medico prescrittore, la prestazione richiesta è da intendersi di classe “P”.
In caso di ricoveri, le classi di priorità sono:
-“A”, per cui il ricovero sarà da eseguirsi entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque, da recare grave pregiudizio alla prognosi;
-“B”, per cui il ricovero dovrà avvenire entro 60 giorni per i casi clinici che mostrano intenso dolore, o gravi disfunzioni, ovvero grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
-“C”, per cui il ricovero deve avvenire entro 180 giorni e trattasi di caso clinico che presenta minimo dolore, disfunzione o disabilità e che non appare suscettibile di rapido aggravamento né di pregiudizio alla prognosi;
-“D” in caso di ricovero senza attesa massima, ma comunque da effettuarsi entro 12 mesi, perché il caso clinico non causa alcun dolore, disfunzione o disabilità.
Resta ferma la possibilità per le Regioni di derogare “in meglio” la disciplina, definendo tempi di attesa inferiori.
Dunque, tornando alla questione delle liste d’attesa che si protraggono oltre i tempi massimi finora previsti, il D. Lgs. n. 124 del 29 aprile 1998, all’art. 3, comma 13, prevede che “qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione”.
La richiesta (istanza) dell’assistito di ricevere la prestazione in intramoenia va presentata al Direttore Generale dell’Azienda di riferimento e deve riportare i dati personali dell’interessato, l’accertamento richiesto, la prima data disponibile comunicata in fase di prenotazione, specificare l’urgenza, il proprio diritto a conoscere i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta di prestazioni e la loro erogazione e l’istanza di usufruire, nel caso di impossibilità di rispettare i predetti tempi, di attività libero-professionali in regime intramoenia.
Nell’istanza va anche specificato che in mancanza di risposta si provvederà ad effettuare la prestazione presso una struttura sanitaria privata, richiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute, al netto del costo del ticket (se dovuto). Va da sé che chi è esente e quindi non paga il ticket, non dovrà pagare assolutamente nulla.
In definitiva, quando la prestazione richiesta non può essere effettuata entro i tempi previsti per legge, l’assistito può pretendere che l’ospedale assicuri la prestazione medica in intramoenia senza pagare nulla oltre al ticket (se la persona è esente non pagherà nemmeno il ticket). In alternativa, l’assistito potrà recarsi dal medico privato e poi richiedere il rimborso
all’azienda sanitaria.
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