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  • 12/04/2023 17:06

Geal Spa. Mancini. Chiarimenti sulla sua conferibilità a Presidente

Spett.le

Redazione

In merito all’articolo apparso sulla stampa locale, con cui il Consigliere Raspini ribadisce l’inconferibilità dell’incarico all’Avv. Gianmarco Mancini ex Presidente di Geal Spa, si osserva quanto segue:

nel pezzo pubblicato, si fa riferimento all’art. 2359 cc n.2 , per sostenere che, possedendo Lucca Holding il 52% delle azioni di Geal Spa, avrebbe una “posizione dominante”, quindi Geal sarebbe una società a controllo pubblico, ergo, sarebbe perfettamente applicabile al caso “Mancini” il D.Lgs. 39/2013 che sancisce l’inconferibilità dell’incarico e, quindi, l’errore dell’Amministrazione nel nominarlo.

La polemica politica acceca coloro che vuole perdere, infatti, fuor di metafora, il Raspini si dimentica che, ormai per giurisprudenza consolidata, perché vi sia posizione dominante ai sensi dell’art. 2359 cc n.2 è necessario accertare in concreto che chi detiene la maggioranza delle azioni, anche in assemblea ordinaria, debba poi avere la effettiva capacità di esercitare il pieno comando sulla gestione ordinaria della società, attraverso la possibilità di determinare le decisioni del Cda.

È ovvio che il controllo della partecipata da parte del Comune di Lucca si qualifichi come “controllo indiretto congiunto”. Congiunto perché, come risulta dallo statuto di Geal Spa, su tutte le questioni più importanti è necessario il consenso anche del socio privato. È evidente il fatto che, come risulta dall’art. 21 dello statuto, le delibere più importanti devono essere adottate con il voto favorevole di almeno cinque membri, quindi, con il voto di almeno uno dei consiglieri di amministrazione nominati dal socio privato Acea spa.

Ne consegue che ai sensi del suddetto art. 21 commi 3 e 4 dello statuto di Geal spa, Lucca Holding non possa essere considerata titolare “di un controllo legato all’effettiva gestione della società”, ovverosia titolare di un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria che si traduca nel potere di determinare le decisioni del Cda nonostante la stessa Lucca Holding possa designare la maggioranza dei membri del Cda di Geal spa.

In conclusione, ne deriva che Geal spa non possa essere qualificata come società a controllo pubblico.

L’errore marchiano del leader locale del Pd è evidente perché, “Tambellini regnante”, già con la determina n. 46 del 2015 Lucca Holding, con suo grande rammarico, era giunta alla conclusione che Geal Spa non andava soggetta all’influenza dominante del socio pubblico ma restava piuttosto sottoposta ad un controllo congiunto con il privato.

Per ultimo, rimane decisivo il contributo della Corte dei Conti Toscana, la quale, a seguito di un’attenta analisi del capitale di Geal Spa, conclude come la stessa sia una società “non a controllo pubblico”.

A questo punto ci chiediamo perché insistere con una tesi evidentemente errata che trova solo giustificazione nell’arroganza di non voler ammettere l’errore sperando che i cittadini, ben poco avvezzi a questi tecnicismi, restino abbagliati solo dalla feroce critica politica nei confronti del Sindaco, che, al contrario, aveva nominato in modo corretto l’Avv. Mancini come Presidente di Geal spa.

In conclusione, il Consigliere Raspini dovrebbe prendere atto che svolge il suo compito di Presidente della Commissione Controllo e Garanzia in modo parziale, ragion per cui sarebbe il caso che rassegnasse le dimissioni da tale incarico.

Il Capogruppo in Consiglio Comunale della Lega per Salvini Premier

Armando Pasquinelli

I commenti

Ma se va tutto bene perché si è dimesso?

Roberto Panchieri - 12/04/2023 18:34

non era laureato in legge ??? ma dove l'ha presa la laurea a Valona???

Anonimo - 12/04/2023 17:11

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