Giornata contro la violenza sulle donne, : “Una piaga sociale da fermare quanto prima'.
Giornata contro la violenz ...
Studio medico no-vax: intervengono le consigliere e i consiglieri di
opposizione: "serve una presa di posizione del primo cittadino"
Studio medico no-vax: intervengono le consigliere e i consiglieri di opposizione (Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra Con Lucca, Lucca è un grande noi, Lucca Civica - Volt - Lucca è popolare) e chiedono una presa di posizione politica forte da parte del primo cittadino.
“Abbiamo
appreso con un certo sgomento - spiegano - la notizia dell’apertura,
all’interno degli studi medici di San Donato, del primo ambulatorio
no-vax, dedicato, si legge nella nota stampa, “a chi non nega l’evidenza
di aver subito un danno da una qualsiasi vaccinazione. Uno spazio
interamente dedicato a chi ha avuto reazioni avverse o accusato strani
sintomi, post inoculazione di sieri miracolosi”.
"Siamo ben
consapevoli di come questa sia un’iniziativa privata su cui
l’amministrazione comunale può incidere ben poco, ma a questo punto,
dopo anche il manifesto no-vax apparso nelle scorse settimane a San
Vito, riteniamo necessaria una presa di posizione - e di distanza - del
sindaco Mario Pardini da quanto si sta muovendo su questo fronte nella
nostra città. Una situazione che sta rischiando di portare nuovamente
Lucca alla ribalta nazionale per posizioni anti-vacciniste e
negazioniste del Covid”.
“Ci ricorderemo tutti, a questo
proposito, le manifestazioni 2020 e 2021 - spiegano - e sappiamo bene
come uno dei più noti esponenti italiani del movimento no-vax e no-green
pass sia proprio lucchese. Addirittura, su questo argomento, sono nate
ben due liste, a supporto di un candidato sindaco impegnato nelle
elezioni comunali 2022: casualità vuole che oggi, proprio uno dei due
referenti del neonato studio medico no vax, sia Carlo Giraldi, ex
primario di neuropsichiatria dell’ospedale di Lucca e candidato nella
lista No Green-pass all’ultima tornata elettorale. Una lista che, a
partire dai suoi referenti, ha di fatto dato (con tanto di dichiarazioni
pubbliche) appoggio esterno, in fase di ballottaggio, all’attuale
sindaco di Lucca, Mario Pardini”.
“Ecco perché - continuano - la
presa di posizione del sindaco, in questo caso, è doppiamente
necessaria: non è solo una questione di etica, ma anche politica. Il
sindaco di Lucca è anche il presidente della conferenza zonale della
Piana, svolge un ruolo di coordinamento, programmazione e di visione con
gli altri sindaci del territorio e insieme all’azienda sanitaria. Non
si può, politicamente ed eticamente parlando, restare in silenzio di
fronte a una notizia simile. E non si può non fugare ogni dubbio e
prendere le distanze soprattutto dopo aver ricevuto e accettato un
appoggio - neanche troppo velato - da chi ha espresso a più riprese
forti contrarietà e un diffuso negazionismo rispetto al Covid, ai
vaccini, al ruolo della scienza, arrivando ad affermare parole molto
pesanti e gravi nei confronti dei vaccinati, dei medici e degli
operatori sanitari in generale e dei rappresentanti dello Stato”.
“Ci
piacerebbe poi sapere quali autorizzazioni siano state rilasciate a
coloro che hanno aperto quello che viene presentato come uno studio
medico a tutti gli effetti - concludono -. Che tipo di attività viene
svolta al suo interno? Vengono somministrati farmaci o cure mediche? Di
che tipo e su quali basi scientifiche? Ci preme ricordare come non
esista alcun dato scientifico, alcuna statistica o alcuna correlazione
tra vaccini anti-Covid e malattie, patologie o decessi, mentre è invece
conclamato e appurato su basi scientifiche come esistano, purtroppo,
problematiche di salute sviluppate in seguito alla positività da
Covid-19”.
E daje, i vaccini servono a non sviluppare sintomi se ci si ammala. Non proteggono dal virus né dal rischio di diffonderlo. Un vaccinato prende il covid come un novax e lo trasmette altrettanto. Però si ammala asintomatico. Noi novax non siamo responsabili della diffusione del covid più di voi vaccinati, anzi lo siamo meno perché senza green pass siamo stati chiusi in casa mentre voi vaccinati andavate in giro, vi infettavate, lo trasmettevate, e nemmeno lo sapevate perché essendo vaccinati non sviluppavate i sintomi. Non è propaganda, si documenti serenamente, i vaccini anticovid azzerano i sintomi, non rendono immuni all'infezione, né non-infettivi.
Il vaccino aveva due scopi: far star meno male gli ammalati (giustissimo) con meno decessi (sacrosanto!) e farli pesare meno sul SSN (giustissimo), ma non c'entrano nulla col rendere i vaccinati non-infettabili o non-infettivi. Questo lo hanno ammesso le case stesse che li producono.
Il vaccino è una cosa che fa bene o male solo a chi lo fa. Per questo chi si vaccina fa bene, e chi non lo fa, va bene lo stesso, perché non cambia quanto può danneggiare gli altri. E per favore finiamola di dire "Io pago le tasse, quindi...", viviamo in una nazione dove di cosa fanno con le nostre tasse non sapremo mai nulla, di quali sprechi o intrallazzi di potere, lei le paghi se vuole, lo faccio anche io, ma non mi illudo che il SSN dipenda dal farlo, o che farlo mi dia la benché minima voce in capitolo. Siamo merde in una nazione di merda, pensi a vivere finché vive e un giorno morirà, fine.
Le disposizioni di legge da Lei riportate non fanno che confermare il fatto che il Sindaco non ha alcun titolo per intervenire nel libero esercizio della professione medica. Solo l'Ordine dei Medici può farlo.
Mi sono vaccinato anche con la quarta dose.
A me personalmente non interessa assolutamente nulla dell'esistenza o meno dei no-vax.
Per quanto mi riguarda, ognuno per andare a Venezia può prendere il treno, il taxi, l'autobus, l'aereo, la propria macchina, andare a piedi, a cavallo, in bicicletta col motore o col calesse, oppure non andare a Venezia starsene a casa a sorseggiarsi un te una camomilla o a guardare le nuvole...come conseguenza probabilistica mi interessano ancora meno le probabilità numeriche di possibile morte su treno in deragliamento, morte su aereo in caduta, od in incidente stradale...oppure attraverso accoltellamento di viaggiatore in cammino dovuto ad attacco di briganti delle foreste appenniniche (questa probabilità certamente più bassa della caduta con aereo)... però...quel manifesto mi fa lo stesso effetto di un manifesto di un privato dichiaratamente ateo (scrivono che l'ateismo sia la terza religione al mondo) sul quale è scritto "cari cristiani, l'avete trovato Dio?".
Poi riguardo le Leggi dello Stato, io non ho mai avuto a che fare con Leggi che riguardano le bombole d'ossigeno, però esistono e probabilmente gran parte sono di tipo 'cogente', purtroppo in Italia comanda una "Maggioranza" che prende decisioni sulla collettività (grandi numeri). Quello che pensa il singolo individuo o una sparuta minoranza di individui per quelle Leggi "cogenti" non conta assolutamente nulla.
Anzi! Figurarsi che in passato sono stato vittima passiva mio malgrado della "non applicazione" di una Legge dello Stato, ho perso per questa 'non applicazione" cinquecento euretti, quindi per fortuna la cosa non mi gettava sul lastrico.
Pensi al vaccino per la Polio, certamente sa quando se n'è 'uscito', 1955! Quello ha, anche oggi, o NON ha conseguenze sulla collettività?
Senza estensione della copertura alla popolazione (grandi numeri) LEI magari 'libero' NO-VAX, quante tasse avrebbe dovuto pagare, per finanziare la pensione d'invalidità oltre che ad un mio parente poliomelitico che ha passato pressoché tutta la vita sulla carrozzella, anche a migliaia di altri paraplegici vari? E, noti bene, ho scritto che della sua vita, di 'libero' no-vax, e delle tasse che paga o non paga non mi interessa proprio nulla.
MA DELLE TASSE CHE PAGO IO, SECONDO LEI MI INTERESSA O NON MI INTERESSA?
A prescindere dei morti, e dai numeri che dicono e non dicono, tutti quelli con polmoni danneggiati da polmonite covid, (conosco una persona del mio paese, invalido civile con relativa pensione, che abitualmente gira con bombola d'ossigeno).
PAGA LEI??????
A prescindere da quello che fa Lei, se si vaccina o meno.
A me, se paga Lei, farebbe solo piacere, sarei contentissimo!
Riconoscimento di indennizzo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue ed emoderivati (Legge 210/92)
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Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento
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I soggetti danneggiati possono presentare la domanda alla Azienda Sanitaria di residenza che la istruisce fino alla redazione del verbale da parte delle Commissioni mediche ospedaliere. Acquisito il parere, l’Azienda Sanitaria provvede a notificare all'interessato l'esito del predetto giudizio e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, a emettere decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.
L’istanza va presentata presso l’Azienda Sanitaria di residenza.
Chi può richiederloChi può richiederlo
i soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite o da infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati;
i soggetti danneggiati a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o ordinanza di un'autorità sanitaria;
gli operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione a seguito di contatto con sangue e suoi derivati;
i soggetti non vaccinati che abbiano riportato una menomazione permanente in conseguenza al contatto con persona vaccinata;
i soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad uno stato estero, si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie;
soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio che si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;
coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra indicati;
figlio contagiato durante la gestazione da madre che ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo;
gli aventi diritto, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge sia derivata la morte.
Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo
a. Domanda di indennizzo riportante data, firma.
b. Documenti amministrativi (di riconoscimento e codice fiscale).
c. Documenti sanitari che attestino l'evento dannoso (vaccinazione o trasfusione), la menomazione psico-fisica permanente, la data del manifestarsi della menomazione permanente.
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Secondo la normativa nazionale vigente, tenuto conto della natura pubblica degli interessi tutelati e della particolare complessità del procedimento.
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Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
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Posta tradizionale
Posta elettronica certificata
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Non è prevista la pubblicazione dell'esito
NormativaNormativa
Quadro normativo
L. 25 febbraio 1992, n. 210 (G.U. 6 marzo 1992, n. 55)
D.L. 1° luglio 1996, n. 344, articolo 6
D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, articolo 7
L. 20 dicembre 1996, n. 641
L. 25 luglio 1997, n. 238
L. 14 ottobre 1999, n. 362 - Articolo 3, commi 3 e 4
L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) - Articolo 3, comma 145
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, (G.U. 21 maggio 1998)
D.P.C.M. 26 maggio 2000
D.P.C.M. 13 novembre 2000
D.P.C.M. 22 dicembre 2000
Accordo 8 agosto 2001 (G.U. 7 settembre 2001, n. 208)
Circolari, pareri
Circolare 10 aprile 1992, n. 500. VII/AG.3/6274-bis (Ministero sanità)
Circolare 3 maggio 1994, n. 500 U.S./L.210/AG/3/489 (Ministero sanità)
Parere Consiglio Superiore della Sanità 15 maggio 1996
Circolare 26 maggio 1994, n. 16169 (Ministero del tesoro)
Circolare 14 novembre 1996, n. 900. U.S./L.210/AG/3/6072 (Ministero sanità)
Decreto Sottosegretario di Stato del Ministero della sanità del 10 giugno 1997
Direttiva tecnica interministeriale Ministero della difesa e Ministero della sanità del 28 dicembre 1992
Circolare 9 aprile 1998, n. 49 (Ministero del lavoro)
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 165
D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, articolo 6
Circolare 4 febbraio 1997, n. 300/97/ML-5/20 (Ministero della Difesa).
Sentenze Corte Costituzionale
Sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118
Sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27
Sentenza 20 novembre 2002, n. 476
Sentenza 6 febbraio 2009, n. 29
Sentenza 16 aprile 2010, n.107
Sentenza 7 novembre 2011, n.293
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Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
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Calendario disponibilità: Ricorsi amministrativi ex art. 5 L. 210/92 avverso il giudizio delle Commissioni Medico Ospedaliere
Martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Telefono: 06 59942818
Email: frontofficel210@sanita.it
Calendario disponibilità: Riconoscimento e liquidazione indennizzo per danni da vaccinazioni obligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L.210/92 - escluso contenzioso)
Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Nominativo: Front Office
Telefono: 06 5994 5994
Calendario disponibilità: chiamando il numero unico del Front Office 06 5994 5994 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30, si possono concordare gli appuntamenti ed essere ricevuti dai Funzionari referenti direttamente presso la sede centrale del Ministero della Salute, Viale G. Ribotta, n. 5 - Roma.
I servizi telefonici e gli appuntamenti possono subire variazioni in relazione all'emergenza COVID. E' possibile inviare richieste di informazioni alla casella di posta elettronica frontofficel210@sanita.it.
Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)
Ufficio 4 - Indennizzi ex L. 210/90
FAQFAQ
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TemiAree e siti tematici
Indennizzo e risarcimento per danno da trasfusione e vaccinazione obbligatoria
Ufficio responsabile del procedimentoUfficio
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)
Data ultimo aggiornamento: 07 aprile 2021
https://www.salute.gov.it/
Danni da vaccino le tutele previste dalle normative e le novità in materia di Covid-19
Le normative vigenti sui danni vaccino sono state recentemente integrate per ricomprendere in maniera più specifica anche la casistica dei vaccini contro il Covid-19.
Attualmente la questione del riconoscimento delle indennità previste per danni permanenti da vaccinazione obbligatoria è regolamentata dal Decreto legislativo 31 marzo 1998 e dal conseguente DPCM del 26 maggio 2000, per cui le competenze in materia di indennizzi ai sensi della Legge 210/92 sono state trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, dal Ministero della Salute alle Regioni. Pertanto, le Regioni provvedono a notificare il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera e a liquidare l’indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati o ai loro eredi.
La disciplina della legge 210/1992 e le pronunce della Corte Costituzionale
Nel nostro ordinamento la disciplina prevista dalla l. 210/1992 regolamenta il riconoscimento di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Più volte la Corte Costituzionale è intervenuta per spiegare che la ratio di questa norma risiede nel dovere di solidarietà sociale che, riconoscendo la facoltà allo Stato di imporre a tutela del bene primario della salute pubblica trattamenti sanitari obbligatori, impone altresì alla collettività, e quindi sempre allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una “equa indennità”, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno” (Cort. Cost. n. 27/1998).
A seguito di alcune pronunce della stessa Corte Costituzionale (vedi sul punto sentenza 118/20) è stato significativamente ampliato il bacino dei potenziali beneficiari dell’indennizzo fino a ricomprendere anche coloro che abbiano patito danni permanenti da campagne vaccinali “non obbligatorie”, ma soltanto “raccomandate” dalle autorità statali. È stata quindi ribadita la stretta assimilazione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate, anche alla luce del fatto che nella pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo, cioè la tutela della salute (anche) collettiva. Ne consegue – sempre secondo il ragionamento propugnato dalla Corte che “in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli”.
Va da sé allora che il diritto all’indennizzo per il cittadino dovrà quindi correlarsi, non certo al fatto di essersi sottoposto ad un programma di vaccinazione obbligatoria, quanto piuttosto a quello di aver risposto al dovere di solidarietà che gli si impone per la tutela dell’interesse proprio e della collettività alla salute.
Procedura per la richiesta di indennizzo
La domanda di indennizzo deve essere presentata dall’interessato (o da un suo delegato munito di apposita procura) all’Azienda Sanitaria di residenza, che ha il compito di svolgere l’istruttoria, controllando la completezza di tutta la documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
L’Azienda Sanitaria completata l’istruttoria invia copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente, che provvede a convocare a visita l’interessato e ad esprimere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione (trasfusione o somministrazione di emoderivati infetti), sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda. Il verbale contenente il giudizio è inviato all’Azienda Sanitaria e successivamente notificato al richiedente che avrà trenta giorni per l’eventuale presentazione del ricorso avverso il giudizio della CMO.
Nel caso di aggravamento dell’infermità già riconosciuta, l’interessato può presentare all’Azienda Sanitaria, entro sei mesi dalla conoscenza dell’evento, una domanda di revisione (art.6 L.210/92), al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare.
I soggetti (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo), che hanno contratto più di una malattia direttamente connessa alla trasfusione o vaccinazione o somministrazione di emoderivati infetti, possono presentare apposita domanda alla Azienda Sanitaria per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia).
Entità dell’indennizzo e termini per la richiesta
L’indennizzo è pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art.1 comma 7, Legge 238/97).
L’indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla Legge 29 aprile 1976 , n. 177, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l’ottenimento dell’indennizzo previsto dall’art.1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso (Legge 238/97 art.1 comma 2).
In caso di decesso del danneggiato, connesso con patologie conseguenti la titolarità dell’indennizzo, gli aventi diritto (nell’ordine previsto: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di € 77.468,53 (da corrispondersi in unica soluzione o reversibile per 15 anni). La richiesta va presentata presso l’Azienda Sanitaria dell’ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto, entro il termine di 10 anni dalla data del decesso, gli eredi hanno anche diritto ad ottenere la somma corrispondente ai ratei maturati e non riscossi dall’intestatario dell’indennizzo.
Il termine per la presentazione della domanda per i soggetti danneggiati da vaccinazione è di tre anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
Danni da vaccino contro il Covid-19
Avvalorando la giurisprudenza citata, l’articolo 20 del Decreto Sostegni ter, intitolato “Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare” ha disposto la modifica della legge n. 210/1992, attraverso l’introduzione, dopo il comma 1 dell’articolo 1 del comma seguente:
“1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.”
Molti sono sensazionalisti del no. Altri sono persone a cui non è andata giù di essere stati costretti ad iniettarsi qualcosa (non importa cosa, qualcosa) contro la propria volontà pena la revoca di diritti costituzionalmente garantiti, e per di più in nome di una malattia che ha infettato 1 persona su 12 sul pianeta (quindi 11 persone su 12 non l'hanno mai nemmeno incontrato) e degli infetti è morto 1 su 100 (quindi 99 su 100 sono state male ma poi sono guarite). Fatevene una ragione voi oltranzisti del vaccino, avete fatto una scelta (cosa di cui avevate pieno diritto), ma non avete fatto la cosa "giusta" in antitesi a chi non si è vaccinato che ha fatto quella sbagliata. Me lo dite, quegli 11 su 12 che non hanno mai preso il covid, cosa gliene doveva fregare di vaccinarsi? Conosco una persona che lavora a contatto col pubblico e ha genitori anziani, si è ovviamente vaccinata. Un'altra persona che conosco, durante il triennio autunno 2019 - estate 2022 ho vissuto da solo lavorando da casa (non per smart working, lui lavora proprio di base tramite computer), incontrando solo amici di comprovata salute e per il resto uscendo solo per andare in mezzo alla Natura e non in posti affollati (ma non mi ha mai detto se non lo diverte o aveva paura del covid), a uno come lui che gliene veniva del vaccino? Infatti non l'ha fatto e ad oggi non mi risulta abbia mai preso il covid. Non siamo terrapiattisti, siamo gente che non si è lasciata coinvolgere dal terrorismo mediatico e ha fatto le sue scelte. Il covid è stato un guaio, certamente, ma non tanto grande da giustificare il modo in cui si sono comportati i governi e le masse. Mi spiace per chi ha perso qualcuno, ma sembra quasi che morire di qualunque cosa sia legittimo ma morire di covid sia qualcosa tale che serve un colpevole o una ritorsione. Il covid si è solamente aggiunto alla lista infinita di cose che già uccidono gli umani. Gli incidenti d'auto uccidono molto più del covid ma non proibiamo le auto.
anonimo - 11/11/2022 12:50Legge Regione Toscana N. 69 del 17 ottobre 1983 e s.m.
Art 4.
Il sindaco, quale autorita' sanitaria locale, adotta tutti i
provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione gia' di
competenza dell'ufficiale sanitario, del medico provinciale e del
veterinario provinciale, fatte salve le competenze regionali e quelle
attribuite alle unita' sanitarie locali ai sensi del successivo art.
18.
2. A tal fine il sindanco richiede ed acquisisce pareri e proposte
tramite i dirigenti dei competenti servizi dell'unita' sanitaria
locale, dandone comunicazione al presidente del comitato di gestione.
In particolare, per i provvedimenti di cui agli artt. 93, 96 e 105
del decreto presidenziale 13 febbraio 1964, n. 185, acquisisce il
parere obbligatorio della commissione regionale per la prevenzione di
rischi da radiazioni ionizzanti di cui alla legge regionale 28 aprile
1977, n. 27.
Il sindaco puo' altresi' richiedere ed acquisire proposte dai
Servizi Multizonali di Prevenzione.
3. Il sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al parere
o alla proposta trasmessagli, ne da' comunicazione al dirigente del
servizio interessato ed al presidente del comitato di gestione
dell'unita' sanitaria locale.
4. I dirigenti dei servizi competenti, allorche' ricorrano i
presupposti per la disposizione di trattamenti sanitari obbligatori e
per l'emanazione di ordinanze aventi carattere contingibile ed
urgente ne informano direttamente il sindaco.
5. Il sindaco ha altresi' la facolta' di avvalersi dei servizi di
prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per
l'acquisizione di informazioni o pareri che ritenga necessari per
l'esercizio delle proprie funzioni, dandone comunicazione al
presidente del comitato di gestione.
6. Il servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, in sua carenza, la competente unita' operativa deve
coordinare con il sindaco i provvedimenti di propria competenza, di
cui al quarto comma dell'art. 6, al secondo e terzo comma dell'art. 8
ed al quarto e quinto comma dell'art. 48, decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nonche' ogni altro
provvedimento relativo all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
che possa determinare ricadute sulle funzioni in materia di sanita'
pubblica e di tutela ambientale gia' di competenza dell'ufficiale
sanitario, del medico provinciale e del veterinario provinciale. E'
tenuto, altresi', a segnalare al sindaco la presenza di fattori di
rischio che possano investirne la competenza quale autorita'
sanitaria locale, con particolare riferimento alle aziende che
ricadono nel campo di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ed alle industrie insalubri. Ove le
norme vigenti prevedono l'intesa od il coordinamento medesimi con il
medico provinciale o l'ufficiale sanitario, l'intesa od il
coordinamento sono realizzati con il direttore dell'unita' operativa
di igiene pubblica e del territorio.
7. In relazione alle funzioni esercitate a norma del presente
articolo, il sindaco fornisce alla Giunta comunale elementi e dati di
conoscenza.
8. Il sindaco del Comune di Firenze, per provvedimenti che
interessano il comune, puo' avvalersi indifferentemente dei servizi
di una delle unita' sanitarie locali dell'area comunale.
Apre uno studio medico, si suppone che lo aprano dei medici. Uno di essi è citato nello scritto qui sopra. E' compito della politica o della pubblica amministrazione entrare nel merito delle cure e delle diagnosi che si somministrano in uno studio medico? Non direi. Dato che in Italia esistono le professioni ordinistiche, starà semmai all'Ordine dei Medici decidere se intervenire nelle questione. Spero dunque che il Sindaco non si occupi per nulla di una faccenda di cui, semplicemente, non si deve occupare.
Anonimo - 11/11/2022 01:46ANSA 10 novembre 2022 - Poliziotto ucciso a coltellate a Bruxelles, un altro ferito (...)
Rai News 10 novembre 2022 - (...) A mezzogiorno aveva “annunciato” la sua aggressione in un commissariato (...) è stato portato con il proprio consenso in ospedale con l'obiettivo di sottoporlo a una valutazione psichiatrica. A quanto pare, è stato successivamente dimesso. Nella serata, attorno alle 19.45, l'uomo ha quindi portato a compimento il suo piano.
Ma se qualcuno ha avuti danni ed è innegabile e vogliono aiutarli che male c'è
Dina - 10/11/2022 20:28I no rasp e i no vax ma i no-cervello no, quelli no. Anche se sono del PD e bravi a prescindere.
Anonimo - 10/11/2022 19:50Io posso anche capire i no-Rasp, mai no-vax no. Proprio non ce la faccio…
anonimo - 10/11/2022 17:53Che qui anche se ne parla
https://www.lavocedilucca.it/post/2948/lucca--apre-studio-medico-che----aiuta-chi-ha-subito-danni-dai-vaccini---.php
Su quel post lì ci sono già commenti quindi io commenterò lì
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