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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in
particolare, l’articolo 32, il quale prevede, tra l’altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze
di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della
salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Visto l’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19» e, in particolare, l’articolo 10-quater, recante «Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,
n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre
disposizioni in materia sanitaria»;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. 0040964-28/09/2022-DGPREDG-P;
Considerato che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di
contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-?
sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di
fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 settembre 2022, misure
concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in
relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai
visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità
e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone
che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di
cui al medesimo comma 1.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1°ottobre 2022 al 31 ottobre 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
Il Ministro della salute
(On. Roberto Speranza)
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