Mercato del Carmine

Sono esterrefatto ! Premesso che il problema risale a oltre 1 anno , quando è stato aggiudicata la concessione del Mercato ai vincitori del bando, e che non si capisce perché rinvenirsi a 3 giorno dallo sfratto, mi chiedo come possa essere adeguato il termine “occupazione abusiva”. Per quello che ne so, i negozi attualmente presenti al Mercato del Carmine erano inizialmente titolari di concessione da parte del Comune. Per quanto non si sia provveduto al rinnovo da oltre 10 anni, i concessionari hanno continuato a pagare il canone concordato e il Comune ha regolarmente incassato. Il che presuppone un accordo di fondo sulla gestione dell’immobile. L'occupazione abusiva di un immobile si verifica quando un individuo si stabilisce in una abitazione di proprietà altrui, senza averne il diritto o si rifiuta di abbandonare l’immobile alla scadenza del contratto di locazione. Mi chiedo quindi come sia possibile definire “occupanti abusivi” dei soggetti riconosciuti come aventi diritto di asilo a tal punto che nel bando comunale si specifica che per gli esercizi commerciali presenti nel Mercato alla data di ottobre 2021 si sarebbe dovuto provvedere (a carico e cura del concessionario) alla sistemazione per il periodo necessario alla ristrutturazione e successivamente l’obbligo di riassunzione nei locali ristrutturati. L’Amministrazione comunale ha garantito la permanenza e la salvaguardia di coloro che oggi vengono drasticamente definiti “abusivi” ? Non e’ solo una questione lessicale ; se io fossi uno dei commercianti in questione mi sentirei profondamente offeso e umiliato da un termine del tutto irriconoscente degli sforzi, degli investimenti e del duro lavoro di chi ha continuato a tenere in vita un’attività importante in un luogo decadente. Se poi si ritiene che “ha vinto la proposta finanziariamente più debole e meno strutturata”, si ricerchi chi ha deciso tra i dirigenti comunali, si agisca in autotutela e si revochi la concessione per mancato rispetto degli impegni contrattuali. A Lucca e’ noto il detto “ “non si può bere e fischiare” ; i molteplici errori fatti in passato non possono ricadere interamente come una mannaia su persone-esercenti che hanno avuto l’unico torto di fidarsi della parola data e della certezza del diritto. 

Pier Luigi Stefani 
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