La sentenza di Brescia non è cosa di poco conto per qualsiasi amministrazione compreso quella di Lucca

La recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha visto il Comune di Brescia condannato al risarcimento di una famiglia la quale per anni ha sofferto i disagi provocati dal rumore prodotto dagli avventori dei locali sotto casa sta facendo storia. Due sono i principi su cui poggia la sentenza: il “neminem laedere” e il “facere”. Il primo prevede che tutti sono tenuti al dovere di non ledere i diritti altrui e prevede il risarcimento nel caso in cui ciò avvenga, mentre l’ altro principio (il “facere”) prevede che il Giudice possa imporre all’ Amministrazione il compimento di una data azione su richiesta dell’ avente diritto. Questo significa che i cittadini che non possono dormire a causa del rumore prodotto dai locali sotto casa possono richiedere al Giudice di ottenere un sostanzioso risarcimento da parte del Comune a causa dei disagi patiti e allo stesso tempo pretendere che l’ Amministrazione disponga provvedimenti atti a rimuovere le cause dei disagi. Per i residenti di alcune zone del Centro Storico l’applicazione dei principi sanciti da questa sentenza costituiranno un grosso sollievo, sia per il risarcimento che potranno avanzare al Comune, sia per il fatto che potranno richiedere misure efficaci che consentano loro di vivere “normalmente”. Un'altra grande differenza è costituita dal fatto che mentre i risarcimenti e i rimborsi previsti dalle sentenze del TAR vedono come controparte l’ Amministrazione Pubblica intesa come apparato, davanti al giudice civile invece può essere chiamato anche il singolo rappresentante della Pubblica Amministrazione, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere in prima persona del rimborso/risarcimento di cui trattasi. Per fare un esempio: recentemente il Tar di Firenze ha determinato che il provvedimento che vietava i risciò era stato fatto male e ha condannato il Comune al risarcimento nonostante questo provvedimento fosse stato fatto da un suo funzionario ben preciso, nel caso del “neminem laedere” invece il Sindaco e/o il dirigente potrebbero legittimamente essere chiamati a rispondere del risarcimento in prima persona visto che la causa si tiene di fronte al Giudice Ordinario, oppure in un eventuale ricorso successivo alla Corte dei Conti. Di sicuro l’ Amministrazione, se citata in giudizio per un caso del genere, non potrebbe nemmeno chiedere particolare comprensione al Giudice visto che, a differenza degli anni scorsi, sono stati aboliti alcuni provvedimenti che mitigavano gli eccessi della movida, come la proibizione di sentire la musica fuori dal locale dopo la mezzanotte, oppure di fare ulteriori manifestazioni in deroga acustica nelle due zone riconosciute “in sofferenza” come accaduto per il Carnevale. Per puro spirito di collaborazione e visto l’ importanza della situazione, queste considerazioni le abbiamo esposte al Sindaco, al Dirigente e ad alcuni Assessori allegando una copia della sentenza. 


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