L' IVA sui rifiuti non è dovuta
La statuizione in esame aderisce a un orientamento consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito (si vedano: Trib. Padova 17.9.2019; Cass. Civ. 16332 del 21.6.2018), secondo il quale la tariffa per i rifiuti urbani non è soggetta ad IVA, in quanto avente natura di tassa e non di corrispettivo per la prestazione di un servizio.
Se, infatti, l’importo dovuto dal contribuente non è commisurato alla quantità dei rifiuti conferiti ma ad altri parametri (ad es. metri quadri dell’abitazione dell’utente, numero dei componenti del nucleo familiare), difetta la natura di corrispettivo della tariffa e la conseguente assoggettabilità all’IVA.
Il contribuente può pertanto ricorrere all’Autorità Giudiziaria Ordinaria -competente per materia, trattandosi di un rapporto di origine privatistica- chiedendo la restituzione dell’IVA versata a titolo di indebito ex art. 2033 c.c.
In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16332 del 21.6.2018, nel sancire il principio sopra riportato, ha operato una distinzione tra la c.d. “TIA1” (Tariffa Integrata Ambientale) di cui al D. Lgs. 507/1993 e s.m.i. -la quale ha natura tributaria e non è quindi soggetta all’IVA- e la c.d. “TIA2” di cui al D. Lgs. 152/2006.
Secondo la Suprema Corte, tale ultima tariffa è infatti
“dovuta da chiunque detenga o possegga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale e che producono rifiuti urbani e costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti soldi urbani […]; la stessa viene inoltre commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.[…] Siffatto dato normativo si differenzia in modo significativo da quello che caratterizzava la TIA1 […] in quanto, da un lato individua il fatto generatore dell’obbligo di pagamento nella produzione di rifiuti, e dunque alla effettiva fruizione del servizio, commisurando altresì l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e, dall’altro, afferma in modo chiaro (ed innovativo) la natura di corrispettivo della tariffa”.
Qualora pertanto i Comuni, tramite le società incaricate allo smaltimento dei rifiuti urbani, continuino ad applicare la c.d. TIA1 oppure, nel determinare la c.d. TIA2 non parametrino la tariffa dovuta all’effettivo volume di rifiuti conferiti, il contribuente potrà attivarsi giudizialmente, al fine di ottenere la restituzione dell’IVA indebitamente versata.
FONTE CF
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