Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene che la crescente attenzione riservata alla sicurezza sul lavoro imponga di ridefinire il rapporto tra sistema scolastico, formazione preventiva e accesso degli studenti ai contesti professionali. Non si tratta semplicemente di anticipare contenuti normalmente acquisiti all’ingresso nel mercato del lavoro, ma di fornire durante il percorso di istruzione competenze che consentano di leggere il rischio come componente dell’organizzazione produttiva e di comprendere obblighi, procedure e responsabilità attraverso i quali l’ordinamento ne disciplina la prevenzione.
La legge 17 febbraio 2025, n. 21, intervenendo sulla legge n. 92 del 2019, ha inserito nell’educazione civica le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. È un passaggio significativo, la cui efficacia dipenderà tuttavia dalla capacità di evitare che la materia venga ricondotta a una trattazione prevalentemente teorica o a un adempimento curricolare.
Il riferimento tecnico resta il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che colloca la prevenzione all’interno dell’organizzazione del lavoro e pone in relazione valutazione dei rischi, misure di tutela, informazione, formazione e vigilanza. La scuola non deve anticipare una formazione specialistica, ma rendere comprensibile allo studente la logica di questo sistema, distinguendo la responsabilità individuale dagli obblighi di chi è chiamato a valutare, prevenire e governare il rischio.
Tale esigenza diventa particolarmente rilevante nei percorsi svolti presso imprese e soggetti ospitanti. L’inesperienza dello studente e la sua posizione di affidamento richiedono particolare rigore nella preparazione preventiva, nella definizione delle attività e nella vigilanza. La finalità formativa deve rimanere distinta dalle esigenze produttive e deve sussistere una corrispondenza effettiva tra progetto educativo, preparazione ricevuta e attività concretamente svolta.
Anche l’articolo 2087 del Codice civile offre un riferimento particolarmente attuale, collegando la tutela dell’integrità della persona alle caratteristiche dell’attività, all’esperienza e all’evoluzione della tecnica. La prevenzione, pertanto, non può rimanere statica mentre cambiano tecnologie, processi produttivi e modelli organizzativi.
Partendo da tali presupposti, il CNDDU propone al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’avvio di una sperimentazione nazionale sulla formazione scolastica alla sicurezza, inizialmente rivolta a un campione di istituti secondari di secondo grado e successivamente valutabile ai fini di una possibile estensione.
Il progetto potrebbe svilupparsi nell’ambito dell’educazione civica, valorizzando l’autonomia didattica e organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275 del 1999, senza introdurre un nuovo insegnamento e senza sovrapporsi agli obblighi formativi stabiliti dalla legislazione prevenzionistica.
In tale sperimentazione potrebbe trovare una concreta applicazione anche l’intelligenza artificiale, attraverso ambienti digitali nei quali gli studenti siano chiamati a riconoscere situazioni di rischio, interpretare le informazioni disponibili, assumere decisioni e comprenderne le possibili conseguenze. Le simulazioni potrebbero essere differenziate in relazione agli indirizzi di studio, riproducendo scenari coerenti con i diversi contesti professionali ai quali gli studenti possono essere destinati.
La proposta trova un riferimento nel D.M. n. 166 del 9 agosto 2025 e nelle Linee guida ministeriali per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche. La tecnologia avrebbe esclusivamente una funzione didattica e preparatoria e non potrebbe in alcun modo sostituire la formazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 81 del 2008 o modificare le responsabilità attribuite ai soggetti competenti.
La progettazione dovrebbe inoltre essere coerente con il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale e garantire supervisione umana, trasparenza, protezione e minimizzazione dei dati personali, con particolare cautela rispetto agli studenti minorenni. Il docente dovrebbe mantenere integralmente la responsabilità educativa e valutativa, mentre l’IA sarebbe utilizzata per costruire e adattare gli scenari di apprendimento, non per profilare gli studenti.
Una sperimentazione coordinata dal Ministero permetterebbe di definire standard didattici e tecnici comuni e di coinvolgere i soggetti istituzionalmente competenti in materia di prevenzione, evitando una diffusione frammentaria di strumenti non adeguatamente verificati. I risultati dovrebbero essere misurati prima di qualsiasi estensione, accertando se le simulazioni migliorino realmente la capacità degli studenti di riconoscere i rischi e applicare le conoscenze acquisite.
Esiste, infine, una precisa dimensione economica. Gli infortuni generano costi assicurativi, sanitari e previdenziali, interruzioni produttive, assenze e perdita di professionalità, con conseguenze che ricadono sull’impresa e sulla collettività. Investire nella prevenzione significa quindi tutelare il capitale umano, la continuità produttiva e le risorse pubbliche, riconoscendo nella sicurezza una componente dell’efficienza organizzativa e non un costo separato dalla produttività.
Il CNDDU ritiene che la convergenza tra la legge n. 21 del 2025, il sistema delineato dal d.lgs. n. 81 del 2008 e il nuovo quadro ministeriale sull’intelligenza artificiale possa offrire al Ministero l’occasione per sperimentare un modello formativo innovativo, verificabile e successivamente replicabile.
L’obiettivo non è affidare alla tecnologia la sicurezza degli studenti, ma utilizzarla per prepararli a comprendere il rischio prima dell’ingresso nei contesti produttivi. Consentire a un giovane di affrontare una situazione critica in un ambiente simulato, valutarne le conseguenze e correggere una decisione prima che l’errore possa verificarsi nella realtà rappresenterebbe un impiego concreto dell’intelligenza artificiale al servizio della prevenzione.
Prof. Romano Pesavento
Presidente CNDDU