parcheggi Disabili- Normativa non rispettata !!
Art. 22
Parcheggi
1. Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza di edifici o
strutture o in aderenza di aree pedonali, deve essere riservato
almeno un parcheggio, opportunamente segnalato, in aderenza alle aree
pedonali, nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o struttura, al
fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili
dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.
2. Nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al
pubblico deve essere previsto un posto auto riservato a persone
disabili ogni 20 posti e ulteriore frazione di 20.
3. Nei luoghi di sosta consentiti lungo le principali strade
urbane, gli spazi riservati a persone disabili sono del numero minimo
di due ogni 50.
4. Nelle strutture ricettive con capienza superiore a 25 posti
letto, se provviste di aree di parcheggio, deve essere garantito un
minimo di due posti auto piu' un ulteriore posto ogni 40 posti o
frazione di 40 riservati alla sosta di veicoli per persone disabili.
Deve inoltre essere previsto un collegamento privo di ostacoli
dall'area di parcheggio all'accesso principale o equivalente della
struttura.
5. Negli impianti sportivi deve essere garantito un minimo di un
posto auto riservato per la sosta di veicoli al servizio di persone
disabili piu' un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40,
previsti nelle immediate vicinanze dell'accesso principale. Il
percorso che conduce dal parcheggio all'impianto sportivo deve essere
accessibile.
6. Per le strutture sanitarie vale quanto segue:
a) relativamente ai posti auto riservati per la sosta di veicoli
al servizio di persone disabili, oltre a quanto previsto dal presente
articolo, la struttura sanitaria deve essere dotata di un ulteriore
posto auto in prossimita' di ogni accesso del pubblico;
b) i posti auto per la sosta di veicoli al servizio di persone
disabili sono riservati in posizione idonea;
c) le strutture sanitarie che dispongono di strutture di medicina
d'urgenza devono prevedere, in prossimita' degli accessi del
pubblico, un minimo di un posto auto oltre ad un ulteriore posto ogni
cinque posti presenti, da riservarsi alla sosta dei veicoli al
servizio di persone disabili.
7. Nel caso in cui i luoghi di lavoro soggetti a collocamento
obbligatorio siano provvisti di parcheggi, deve essere messo a
disposizione del dipendente disabile un posto auto nelle immediate
vicinanze dell'accesso all'edificio.
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