Rottamazione-quinquies
Con la Legge di Bilancio 2026 è prevista una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, denominata “rottamazione-quinquies”,
che riguarda specifiche tipologie di debiti maturati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Quali debiti rientrano
La rottamazione-quinquies si applica ai carichi derivanti da:
·
omessi versamenti risultanti da dichiarazioni annuali regolarmente presentate
·
attività di liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni
·
contributi INPS dichiarati e non versati (sono esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento)
·
violazioni del Codice della Strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso lo stralcio riguarda solo interessi
e maggiorazioni)
I debiti esclusi
Sono
invece esclusi i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, avvisi di
liquidazione (ad esempio prima casa o successioni), recupero di crediti
d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. Sono altresì
esclusi i contributi dovuti alle casse professionali e le multe elevate
dalla Polizia Municipale/Locale.
La
legge di bilancio 2026 non prevede, in linea generale, la rottamazione
dei tributi locali(es. IMU, TARI, etc.) ma concede agli Enti Locali la
possibilità
di introdurre forme autonome di rottamazione.
Quali sono i benefici
L’adesione
consente lo stralcio di sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e
compensi di riscossione, con il pagamento delle sole somme dovute
a titolo di imposta o contributi.
Dal momento della presentazione della domanda:
·
non possono essere avviate nuove azioni esecutive
·
i pignoramenti in corso vengono sospesi
·
non possono essere disposte nuove misure cautelari (fermi e ipoteche)
·
i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni possono essere regolarmente effettuati
·
il DURC può essere rilasciato
·
sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate di precedenti dilazioni fino al 31 luglio 2026
Con
il pagamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si
estinguono, salvo i casi in cui le somme siano già state assegnate.
Domanda e scadenze
La
domanda di adesione dovrà essere presentata esclusivamente in via
telematica secondo le modalità che saranno messe a disposizione
dall’Agente della
Riscossione.
Termine per la domanda: 30
aprile 2026
Comunicazione degli importi:
entro il 30 giugno 2026
Pagamento del saldo o della prima rata:
entro il 31 luglio 2026
Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire:
·
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026
·
in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite dal 2026 al 2035
In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al tasso annuo del 3%.
Decadenza
La rottamazione decade in caso di:
·
mancato pagamento della rata unica
·
mancato pagamento di due rate, anche non consecutive
·
pagamento tardivo o insufficiente (non è prevista alcuna tolleranza)
·
mancato pagamento dell’ultima rata
In
caso di decadenza, il debito originario torna integralmente esigibile,
comprensivo di sanzioni e interessi e i carichi non sono più
rateizzabili.
Chi può aderire
Possono
accedere alla rottamazione-quinquies anche i contribuenti decaduti da
precedenti rottamazioni (ter o quater), purché i carichi rientrino tra
quelli ammessi.
Non
possono invece aderire coloro che risultavano in regola con i pagamenti
al 30 settembre 2025, i quali dovranno proseguire con il piano
originario.
È inoltre richiesto l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di rottamazione.
I
nostri consulenti sono a vostra disposizione per assistervi nella
valutazione della soluzione più adatta al vostro caso e per predisporre
la richiesta di rottamazione: