Lucca, viva o morta?

Non esiste ,né a livello statale, né regionale, né comunale , una norma che consenta di arrecare disturbo acustico notturno. Anzi, il principio generale è l’opposto: nessuno può superare i limiti di rumorosità fissati dalle norme tecniche, e il Comune ha il dovere di vigilare e intervenire. La Legge punisce penalmente chi “disturba le occupazioni o il riposo delle persone”, anche se il rumore proviene da attività economiche. Quando un Comune rilascia una licenza di pubblico esercizio o di somministrazione, questa non equivale mai a un’autorizzazione al rumore. “L’autorizzazione all’attività non costituisce titolo per l’immissione di rumori oltre i limiti di legge.” Chi supera i limiti, anche se munito di permessi, è comunque sanzionabile. Il diritto alla quiete notturna deriva dagli articoli 32 della Costituzione e 8 della CEDU (vita privata e familiare). Di conseguenza, il rumore non è solo una questione amministrativa: è una violazione di un diritto fondamentale. Non c’è, né potrebbe esserci, una legge che consente “di fare casino la notte”. Ci sono invece obblighi di prevenzione, limiti oggettivi e doveri di controllo, che molte amministrazioni , come spesso accade , non fanno rispettare, e Lucca e’ un ottimo esempio di inerzia e omissione.
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