Non
 so se sono mesi o anni che chiedo al Comune di attuare il Regolamento 
in vigore dal 31/07/2023 ed esattamente il Titolo IV Decoro Urbano.
In
 particolare al comma K, dove si evidenzia che gettare a terra 
immondizia ed in particolare i mozziconi di sigaretta è punito con una 
sanzione da € 100,00 a € 300,00.
 
Chi
 getta mozziconi, a detta di un assessore, deve essere colto sul fatto! 
Quindi credo che non esiste una sanzione in tutti questi 2 anni.
Ma
 veramente , basta fare una passeggiata e si possono vedere grandi e 
piccini seduti sugli scalini delle nostre chiese mentre godono un bel 
gelato o un panino.
Avete mai visto un vigile far loro notare che non possono? Veramente: avete mai visto un vigile?
 
Ora su SkY Tg24  vedo e leggo che:
Divieto delle sigarette in Francia, la fine di un’epoca?
La
 ministra della Salute francese ha annunciato che, dal 1° luglio, sarà 
vietato fumare sigarette tradizionali in tutti gli spazi pubblici 
all'aperto. È un passo avanti significativo per un Paese in cui fumare 
resta ancora un gesto considerato "cool", ispirato dal cinema e dalle 
star.  
 
Caro
 Sindaco, Assessori copiate quello che fanno i nostri amici francesi. 
Fareste un bene alla nostra salute ma soprattutto fareste bene ai nostri
 monumenti
Con affetto
NONNA GIANNA
 
Ps: vi invio la parte del Vostro Regolamento che sembra sconosciuto ai tutori dell’ordine di questa città.
 
 
TITOLO IV - DECORO URBANO
 
Art. 22 - Atti vietati per violazione del decoro urbano
1. Su tutto il territorio comunale è proibito, costituendo turbativa del decoro urbano, effettuare
le seguenti attività sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico:
a) consumare alimenti e bevande, previa diffida verbale, sul sagrato dei luoghi di culto e sui
basamenti dei monumenti nonché sdraiarsi, dormire, giocare, abbandonare materiali nei
suddetti luoghi o in prossimità dei cimiteri;
aa) sdraiasi, sedersi arrecando molestie e/o disturbo alla quiete pubblica o pregiudizio al decoro,
alla vivibilità urbana, all'ambiente al patrimonio culturale, al suolo pubblico, alle aree ad uso
pubblico o aperte al pubblico passaggio, ai sagrati delle Chiese, ai gradini dei piedistalli delle statue
e dei monumenti, alle soglie, alle pavimentazioni, ai muretti, ai gradini posti all’esterno degli edifici
pubblici e privati attestanti su area pubblica o soggetta al pubblico transito, agli spazi verdi, e agli
arredi urbani. Tale divieto non si applica alle panchine e alle aree dei pubblici edifici o aree
pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività stessa, legittimamente autorizzate all’occupazione di
suolo pubblico;
ba) sdraiarsi e dormire sulle panchine pubbliche;
….
….
h) introdurre i piedi e le gambe nelle fontane e nelle vasche pubbliche e/o farvi bagnare gli
animali, lavarsi, salvo le mani e il viso;
i) introdursi e sostare con i veicoli sulle aiuole e/o negli spazi erbosi, nonché introdursi, quale
pedone, nell'ambito delle medesime aiuole e/o negli spazi erbosi, ma, per quanto concerne i
pedoni medesimi, con l’eccezione degli spalti delle mura urbane e dei parchi pubblici;
j) introdurre materie estranee nei canali di scolo e nelle fogne pubbliche;
k) gettare a terra immondizie, residui di qualsiasi specie, carte, mozziconi di sigarette e gomme
da masticare, ecc.;
 
…
 
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.